Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE DI ORMEGGIO, CONDOMINIO E PARCHEGGIO

Tipologia: provvedimento organo indirizzo-politico
Provvedimento numero: 38
Struttura responsabile: Area Amministrativa, Area Tecnico-Operativa
Responsabile del provvedimento:
Data del provvedimento: 07-02-2023

Scelta del contraente

Autorizzazione alla pubblicazione delle tariffe di ormeggio, condominio e parcheggio

Allegati

File con estensione pdf Allegato: 38 - Autorizzazione alla pubblicazione delle tariffe di ormeggio, condominio e parcheggio (1).pdf
(Pubblicato il 09/02/2023 - Aggiornato il 09/02/2023 - 396 kb - pdf)
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